Art. 5.
(Divieto delle misure alternative).

      1. A coloro i quali sono stati condannati per il reato di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, non sono concessi i permessi premio, l'assegnazione al lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.